Molti italiani che si trasferiscono in Spagna, o che mantengono redditi in entrambi i paesi, temono di dover pagare le tasse due volte sullo stesso reddito. La Convenzione tra Italia e Spagna per evitare le doppie imposizioni, firmata l'8 settembre 1977 e ratificata con la Legge 663/1980, stabilisce regole precise per evitarlo.
Come si determina la residenza fiscale
Se una persona potrebbe risultare residente fiscale in entrambi i paesi secondo la legge interna di ciascuno, la Convenzione applica le cosiddette "tie-breaker rules" dell'articolo 4: prima si guarda dove si trova l'abitazione permanente; se in entrambi i paesi, prevale il centro degli interessi vitali (relazioni personali ed economiche più strette); se non determinabile, il soggiorno abituale; infine la nazionalità. In pratica, chi vive e lavora stabilmente in Spagna, con la famiglia e il centro economico lì, sarà considerato residente fiscale spagnolo anche se mantiene la cittadinanza e alcuni legami con l'Italia.
Redditi da immobili
L'articolo 6 della Convenzione stabilisce che i redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nel paese dove si trova l'immobile, indipendentemente dalla residenza fiscale del proprietario. Un italiano residente fiscale in Spagna che possiede un appartamento affittato in Italia dichiarerà quel reddito in Italia (soggetto alle regole IRPEF o alla cedolare secca, se applicabile) e lo dichiarerà anche in Spagna come reddito mondiale, ottenendo però un credito d'imposta per le imposte già pagate in Italia, secondo il meccanismo dell'articolo 24 della Convenzione.