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Guida CBAM per l'Industria Italiana 2026: Settori Interessati e Scadenze

Team Editoriale IgeraSolutions
16 de agosto de 2026
10 min read
Impianto industriale italiano soggetto al regime CBAM 2026
IgeraRegTech · Carbon Regulation

Guida CBAM per l'Industria Italiana 2026: Settori Interessati e Scadenze

Pubblicato il 16 agosto 2026 · Team Editoriale IgeraSolutions · 10 min di lettura

Il 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il regime definitivo del CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere dell'UE). Per le imprese industriali italiane che importano o esportano acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, idrogeno o elettricità, la fase di sola rendicontazione è terminata: da quest'anno le obbligazioni diventano operative e, dal 2027, finanziariamente vincolanti. Questa guida spiega quali settori sono coinvolti, quali soglie e scadenze si applicano nel 2026 e come prepararsi.

Definizione — Cos'è il CBAM

Il CBAM è il meccanismo dell'Unione Europea che applica un costo del carbonio alle importazioni di determinati beni ad alta intensità emissiva, per equipararlo al costo che i produttori europei sostengono già nell'ambito del sistema EU ETS. Base normativa: Regolamento (UE) 2023/956, adottato il 10 maggio 2023 e applicato dal 1° ottobre 2023 (fase transitoria), poi modificato dal Regolamento di semplificazione (UE) 2025/2083. Il regime transitorio (solo rendicontazione, senza pagamento) è terminato il 31 dicembre 2025; dal 1° gennaio 2026 è in vigore il regime definitivo.

I sei settori coperti dal CBAM

Il Regolamento (UE) 2023/956 individua sei categorie di beni soggetti al CBAM. Non esistono, ad oggi, altri settori coperti: eventuali estensioni (ad esempio a prodotti chimici organici o polimeri) richiederebbero un nuovo atto normativo dell'UE, non ancora adottato.

Settore Soglia massa 50 t/anno Note per l'industria italiana
Ferro e acciaio Applicabile Prodotti siderurgici secondo gli allegati del Regolamento
Cemento Applicabile Include clinker e altri prodotti cementizi elencati negli allegati
Alluminio Applicabile Alluminio primario e leghe secondo gli allegati
Fertilizzanti Applicabile Valori di default con aumento annuo più contenuto (vedi sotto)
Idrogeno Non applicabile Nessuna esenzione di massa: ogni quantitativo importato rientra nell'obbligo
Elettricità Non applicabile Nessuna esenzione di massa

I codici doganali (CN) specifici sono definiti negli allegati del Regolamento (UE) 2023/956; questa guida rimanda ai prodotti in acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, idrogeno ed elettricità elencati in tali allegati, senza riportare codici singoli.

La nuova soglia de minimis: 50 tonnellate/anno

Il Regolamento di semplificazione (UE) 2025/2083 ha introdotto una soglia de minimis basata sulla massa: le imprese italiane che importano complessivamente meno di 50 tonnellate all'anno di beni CBAM (sommando tutte le categorie soggette a questa esenzione) non devono registrarsi come dichiaranti autorizzati CBAM. La soglia si applica a tutti i beni CBAM eccetto idrogeno ed elettricità, che non beneficiano di alcuna esenzione di massa.

Attenzione alla cumulabilità

La soglia di 50 tonnellate si calcola sul totale annuo delle importazioni di beni CBAM dell'importatore, non per singola spedizione o singolo fornitore. Un'impresa italiana che importa piccoli quantitativi da più paesi extra-UE deve sommarli per verificare se supera la soglia.

Calendario delle scadenze 2026-2027 per le imprese italiane

1

31 marzo 2026 — Domanda di dichiarante autorizzato CBAM

Le imprese italiane che superano la soglia di 50 tonnellate/anno (o che importano idrogeno o elettricità in qualsiasi quantità) devono richiedere lo status di dichiarante CBAM autorizzato entro questa data, per poter continuare a importare beni CBAM regolarmente nel 2026.

2

1° febbraio 2027 — Apertura vendita certificati CBAM

A partire da questa data i dichiaranti autorizzati potranno acquistare i certificati CBAM necessari a coprire le emissioni incorporate nei beni importati durante il 2026.

3

30 settembre 2027 — Dichiarazione CBAM annuale e primo obbligo di cessione dei certificati

Entro questa data i dichiarati autorizzati devono presentare la dichiarazione CBAM annuale relativa alle importazioni del 2026 e cedere i certificati corrispondenti alle emissioni incorporate dichiarate. Questa scadenza sostituisce il precedente termine del 31 maggio previsto prima della semplificazione introdotta dal Regolamento (UE) 2025/2083: per il periodo 2026 in avanti fa fede il termine del 30 settembre dell'anno successivo all'importazione.

Valori di default delle emissioni: come cambiano nel 2026-2028

Quando un'impresa italiana non dispone di dati reali verificati sulle emissioni incorporate del produttore extra-UE, si applicano i valori di default pubblicati dalla Commissione Europea. Questi valori sono destinati ad aumentare progressivamente rispetto al valore di riferimento base:

  • Per la maggior parte dei settori (acciaio, cemento, alluminio, idrogeno, elettricità): +10% nel 2026, +20% nel 2027, +30% dal 2028 rispetto al valore base.
  • Per i fertilizzanti: l'aumento è molto più contenuto, pari a circa +1% l'anno, per riflettere solo l'inflazione anziché il margine di penalizzazione applicato agli altri settori.

Questo meccanismo incentiva le imprese italiane importatrici a ottenere dati reali verificati dai propri fornitori extra-UE, poiché i valori di default sono deliberatamente più onerosi rispetto a quanto un impianto efficiente emetterebbe realmente, e il divario cresce di anno in anno.

Come si preparano le imprese italiane: passi concreti

1

Mappare i flussi di importazione soggetti a CBAM

Verificare quali prodotti importati rientrano nelle categorie ferro e acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, idrogeno ed elettricità secondo gli allegati del Regolamento (UE) 2023/956, e sommare i volumi annui per capire se si supera la soglia di 50 tonnellate.

2

Richiedere lo status di dichiarante autorizzato prima del 31 marzo 2026

Se non è già stato fatto, avviare la domanda con congruo anticipo per evitare interruzioni nelle importazioni. La competente autorità doganale nazionale italiana per la registrazione e i controlli CBAM va verificata tramite fonte ufficiale prima di avviare la pratica, poiché l'organismo di riferimento non è stato confermato in modo indipendente ai fini di questa guida.

3

Richiedere dati reali sulle emissioni ai fornitori extra-UE

Poiché i valori di default aumentano ogni anno (fino al +30% nel 2028 per la maggior parte dei settori), ottenere dati di emissione reali e verificati dal produttore extra-UE riduce l'esposizione economica rispetto all'uso automatico dei valori di default.

4

Pianificare l'acquisto dei certificati CBAM dal 1° febbraio 2027

Predisporre il budget e i processi interni per l'acquisto dei certificati CBAM che copriranno le emissioni incorporate nelle importazioni 2026, da presentare entro la dichiarazione annuale del 30 settembre 2027.

Sanzioni per mancata conformità

Il Regolamento CBAM prevede sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di dichiarazione e cessione dei certificati, indicativamente fino a tre volte il prezzo del certificato per le tonnellate di CO2e non coperte. Per l'importo esatto in vigore e la sua indicizzazione, verificare la fonte ufficiale aggiornata prima di comunicarlo ai clienti come cifra definitiva.

Domande frequenti sul CBAM per l'industria italiana

Da quando è obbligatorio il pagamento dei certificati CBAM?

Il regime definitivo è entrato in vigore il 1° gennaio 2026. I certificati CBAM saranno acquistabili dal 1° febbraio 2027 e il primo obbligo di cessione, relativo alle emissioni incorporate nelle importazioni del 2026, scade il 30 settembre 2027.

La mia impresa importa piccoli quantitativi: sono esente?

Se le importazioni annue complessive di beni CBAM (esclusi idrogeno ed elettricità) restano sotto le 50 tonnellate, l'impresa non deve registrarsi come dichiarante CBAM autorizzato. La soglia va calcolata sommando tutte le importazioni soggette nell'anno, non spedizione per spedizione.

L'idrogeno e l'elettricità hanno la stessa soglia di 50 tonnellate degli altri settori?

No. La soglia de minimis di 50 tonnellate/anno introdotta dal Regolamento (UE) 2025/2083 si applica a tutti i beni CBAM tranne idrogeno ed elettricità, che non beneficiano di alcuna esenzione di massa: qualsiasi quantitativo importato comporta l'obbligo di registrazione come dichiarante CBAM.

Conviene usare i valori di default o richiedere dati reali al fornitore?

I valori di default aumentano progressivamente rispetto al valore base: +10% nel 2026, +20% nel 2027 e +30% dal 2028 per la maggior parte dei settori (per i fertilizzanti l'aumento è di circa +1% l'anno, solo per inflazione). Man mano che questo margine cresce, ottenere dati reali verificati dal produttore extra-UE diventa progressivamente più conveniente rispetto all'uso automatico dei valori di default.

Cosa succede se non presento la dichiarazione CBAM entro il 30 settembre 2027?

Il mancato rispetto degli obblighi di dichiarazione e cessione dei certificati CBAM comporta sanzioni, indicativamente fino a tre volte il prezzo del certificato per ogni tonnellata di CO2e non coperta. Si raccomanda di verificare l'importo esatto e aggiornato presso la fonte ufficiale della Commissione Europea prima di prendere decisioni operative basate su una cifra specifica.

Come può IgeraRegTech aiutare la mia impresa con la conformità CBAM?

IgeraRegTech indicizza normative complesse come CBAM, DORA, NIS2 e AI Act e risponde alle domande di conformità in pochi secondi, citando l'articolo e il paragrafo esatti del testo legale. Il sistema si basa su architettura RAG: risponde solo sulla base dei testi ufficiali caricati nella base di conoscenza, senza inventare riferimenti normativi.

Per maggiori informazioni e una guida di riferimento su questo settore, visita la nostra pagina pillar Igera.

Prepara la tua impresa alle scadenze CBAM 2026-2027

IgeraRegTech aiuta le imprese industriali italiane a orientarsi tra soglie, scadenze e obblighi documentali del CBAM, citando sempre l'articolo esatto del regolamento applicabile.

Scopri IgeraRegTech

Fonti: Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 10 maggio 2023; Regolamento di semplificazione (UE) 2025/2083; portale Taxation and Customs Union della Commissione Europea (taxation-customs.ec.europa.eu). Questo contenuto ha valore informativo e non costituisce consulenza legale o fiscale. Per casi specifici, consultare un dottore commercialista o un consulente doganale abilitato. Revisionato da: Team Compliance IgeraSolutions.

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