Guida CBAM per l'Industria Italiana 2026: Settori Interessati e Scadenze
Pubblicato il 16 agosto 2026 · Team Editoriale IgeraSolutions · 10 min di lettura
Il 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il regime definitivo del CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere dell'UE). Per le imprese industriali italiane che importano o esportano acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, idrogeno o elettricità, la fase di sola rendicontazione è terminata: da quest'anno le obbligazioni diventano operative e, dal 2027, finanziariamente vincolanti. Questa guida spiega quali settori sono coinvolti, quali soglie e scadenze si applicano nel 2026 e come prepararsi.
Definizione — Cos'è il CBAM
Il CBAM è il meccanismo dell'Unione Europea che applica un costo del carbonio alle importazioni di determinati beni ad alta intensità emissiva, per equipararlo al costo che i produttori europei sostengono già nell'ambito del sistema EU ETS. Base normativa: Regolamento (UE) 2023/956, adottato il 10 maggio 2023 e applicato dal 1° ottobre 2023 (fase transitoria), poi modificato dal Regolamento di semplificazione (UE) 2025/2083. Il regime transitorio (solo rendicontazione, senza pagamento) è terminato il 31 dicembre 2025; dal 1° gennaio 2026 è in vigore il regime definitivo.
I sei settori coperti dal CBAM
Il Regolamento (UE) 2023/956 individua sei categorie di beni soggetti al CBAM. Non esistono, ad oggi, altri settori coperti: eventuali estensioni (ad esempio a prodotti chimici organici o polimeri) richiederebbero un nuovo atto normativo dell'UE, non ancora adottato.
| Settore | Soglia massa 50 t/anno | Note per l'industria italiana |
|---|---|---|
| Ferro e acciaio | Applicabile | Prodotti siderurgici secondo gli allegati del Regolamento |
| Cemento | Applicabile | Include clinker e altri prodotti cementizi elencati negli allegati |
| Alluminio | Applicabile | Alluminio primario e leghe secondo gli allegati |
| Fertilizzanti | Applicabile | Valori di default con aumento annuo più contenuto (vedi sotto) |
| Idrogeno | Non applicabile | Nessuna esenzione di massa: ogni quantitativo importato rientra nell'obbligo |
| Elettricità | Non applicabile | Nessuna esenzione di massa |
I codici doganali (CN) specifici sono definiti negli allegati del Regolamento (UE) 2023/956; questa guida rimanda ai prodotti in acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti, idrogeno ed elettricità elencati in tali allegati, senza riportare codici singoli.
La nuova soglia de minimis: 50 tonnellate/anno
Il Regolamento di semplificazione (UE) 2025/2083 ha introdotto una soglia de minimis basata sulla massa: le imprese italiane che importano complessivamente meno di 50 tonnellate all'anno di beni CBAM (sommando tutte le categorie soggette a questa esenzione) non devono registrarsi come dichiaranti autorizzati CBAM. La soglia si applica a tutti i beni CBAM eccetto idrogeno ed elettricità, che non beneficiano di alcuna esenzione di massa.
Attenzione alla cumulabilità
La soglia di 50 tonnellate si calcola sul totale annuo delle importazioni di beni CBAM dell'importatore, non per singola spedizione o singolo fornitore. Un'impresa italiana che importa piccoli quantitativi da più paesi extra-UE deve sommarli per verificare se supera la soglia.