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Funzioni dell'Amministratore di Condominio: Obblighi, Poteri e Responsabilità 2025

Team IgeraSolutions
2 de julio de 2026
11 min read
Amministratore di condominio in Italia gestisce le funzioni legali con IgeraCondominios
Amministrazione Condominiale · Codice Civile · Italia 2025

Funzioni dell'Amministratore di Condominio: Obblighi, Poteri e Responsabilità 2025

In Italia esistono circa 1,2 milioni di condomini, per un totale di oltre 11 milioni di unità abitative. L'amministratore di condominio è la figura professionale che li gestisce quotidianamente: riscuote le quote, esegue le delibere, conserva la documentazione e risponde delle proprie azioni sia civilmente che penalmente. La riforma introdotta dalla Legge 220/2012 — entrata in vigore l'8 giugno 2013 — ha profondamente ridisegnato questo ruolo, introducendo nuovi obblighi come il conto corrente dedicato, l'anagrafe condominiale e requisiti formativi vincolanti. Conoscere esattamente le funzioni dell'amministratore di condominio è fondamentale per ogni condomino che voglia far valere i propri diritti.

Articoli di riferimento — Codice Civile italiano: Art. 1129 CC (nomina, revoca, compenso), Art. 1130 CC (funzioni obbligatorie), Art. 1130-bis CC (rendiconto condominiale), Art. 1131 CC (rappresentanza), Art. 1135 CC (attribuzioni dell'assemblea e funzioni facoltative), Art. 1136 CC (assemblea e deliberazioni), Art. 1137 CC (impugnazione delibere). La Legge 220/2012 ha modificato e integrato questi articoli, introducendo gli obblighi post-riforma.

1,2 milioni

"I condomini in Italia generano ogni anno oltre 40 milioni di richieste ai loro amministratori. Il 65% riguarda domande ripetitive su quote, delibere e regolamento: contenuto che un sistema RAG può rispondere automaticamente citando il documento esatto."

— Elaborazione IgeraSolutions su dati ISTAT e Anaci, 2025

Chi può fare l'amministratore di condominio: requisiti legali 2025

Prima della Legge 220/2012, chiunque poteva essere nominato amministratore di condominio, anche senza alcuna formazione specifica. La riforma ha cambiato radicalmente le cose: oggi l'art. 71-bis delle disposizioni attuative del Codice Civile e il DM 140/2014 stabiliscono requisiti precisi che ogni amministratore deve soddisfare obbligatoriamente.

I requisiti per poter svolgere le funzioni di amministratore di condominio in Italia sono:

  • Diploma di istruzione secondaria superiore — almeno cinque anni di studi (maturità). Non è richiesta una laurea specifica, ma il diploma è il titolo minimo obbligatorio.
  • Corso di formazione iniziale — 72 ore complessive, con prova di esame finale, presso un ente di formazione riconosciuto. Il corso copre diritto condominiale, contabilità, sicurezza, fiscalità e gestione.
  • Aggiornamento professionale annuale — minimo 15 ore per anno solare, ai sensi del DM 140/2014. L'aggiornamento deve essere documentato e attestato dall'ente formatore.
  • Assenza di condanne penali — non possono esercitare coloro che sono stati condannati per reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione o la fede pubblica.
  • Assenza di misure di prevenzione o interdizione — chi è soggetto a misure cautelari personali o ha dichiarato fallimento non può ricoprire il ruolo.
  • Polizza assicurativa RC professionale — obbligatoria per tutti gli amministratori professionisti. I massimali minimi sono stabiliti dal DM 140/2014.

Nota importante: i requisiti formativi (corso 72 ore + aggiornamento 15 ore/anno) si applicano agli amministratori professionisti esterni. Un condomino che amministra il proprio condominio senza compenso può essere esonerato da alcuni requisiti, ma nella pratica è fortemente sconsigliato operare senza la formazione adeguata data la complessità normativa vigente.

Le funzioni obbligatorie dell'amministratore (Art. 1130 CC)

L'articolo 1130 del Codice Civile, nella versione aggiornata dalla Legge 220/2012, elenca le funzioni che l'amministratore di condominio deve obbligatoriamente svolgere. Non si tratta di facoltà discrezionali ma di obblighi legali: la mancata esecuzione costituisce inadempimento del mandato e legittima i condomini a richiedere la revoca giudiziaria (art. 1129, comma 11 CC) o il risarcimento del danno.

1. Eseguire le deliberazioni dell'assemblea

L'amministratore è il braccio esecutivo dell'assemblea: deve dare attuazione a tutte le delibere validamente approvate, nei tempi e nei modi stabiliti. Non può opporre resistenza o ritardare l'esecuzione di delibere che non condivide: se ritiene una delibera illegittima, può impugnarla davanti all'autorità giudiziaria, ma non può semplicemente ignorarla. L'esecuzione tardiva o incompleta delle delibere è una delle cause più frequenti di revoca giudiziaria degli amministratori.

2. Disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune

L'amministratore sovrintende all'uso corretto delle parti comuni — scale, androni, giardini, parcheggi, ascensori, lavatoi — applicando il regolamento condominiale. Ha il potere di vietare comportamenti scorretti e di adottare provvedimenti urgenti (es. chiusura temporanea di un'area per lavori di sicurezza) senza necessità di preventiva delibera assembleare, purché li comunichi tempestivamente ai condomini.

3. Riscuotere i contributi e le quote condominiali

La riscossione delle quote condominiali è una delle funzioni più delicate. L'amministratore è obbligato ad agire prontamente contro i condomini morosi: decorsi sei mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui il debito è maturato, deve adire le vie legali — decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. CC — salvo diversa delibera assembleare. Non agire contro i morosi lo espone a responsabilità personale verso gli altri condomini.

4. Erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni

Rientra nella gestione ordinaria: pulizia delle scale, manutenzione dell'ascensore, giardinaggio, illuminazione, piccole riparazioni. Per queste spese, l'amministratore può agire autonomamente nei limiti del budget approvato dall'assemblea. Per interventi urgenti non preventivati (es. rottura di una tubatura che allaghi le parti comuni), ha il potere-dovere di intervenire immediatamente, riferendone all'assemblea nella prima riunione utile.

5. Depositare il regolamento condominiale

Il regolamento condominiale deve essere depositato presso il registro dei beni immobili (o, nei condomini di nuova costruzione, allegato ai rogiti). L'amministratore cura la corretta tenuta e l'aggiornamento del regolamento in base alle modifiche approvate dall'assemblea, nonché la sua accessibilità a tutti i condomini.

6. Tenere il registro dei verbali delle assemblee e il registro di nomina e revoca

L'amministratore custodisce il libro dei verbali delle assemblee condominiali — un documento di fondamentale importanza legale — e il registro che traccia le nomine e le revoche succedutesi nel tempo. I verbali devono essere redatti in modo chiaro, approvati dall'assemblea o dal presidente di seduta e firmati. Ogni condomino ha diritto di prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese.

7. Tenere l'anagrafe condominiale (novità Legge 220/2012)

Una delle principali novità introdotte dalla riforma del 2012 è l'obbligo di tenere l'anagrafe condominiale: un registro aggiornato che contiene le generalità dei singoli proprietari, degli inquilini e dei titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari. Ogni variazione (cambio proprietario, nuovo inquilino, subentro di usufrutto) deve essere comunicata all'amministratore entro 60 giorni. L'anagrafe condominiale è strumento indispensabile per la gestione delle comunicazioni e per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee.

8. Aprire e gestire il conto corrente condominiale dedicato (obbligatorio dal 2012)

L'art. 1129, comma 7 CC — introdotto dalla Legge 220/2012 — obbliga ogni amministratore ad aprire un conto corrente bancario o postale intestato al condominio, su cui far transitare obbligatoriamente tutte le somme ricevute a qualsiasi titolo dai condomini o da terzi. Il conto deve essere separato dal patrimonio personale dell'amministratore e dai conti di altri condomini gestiti dallo stesso professionista. Ogni condomino ha diritto di prendere visione ed estrarre copia dei movimenti del conto. La mancata apertura del conto dedicato è causa di revoca giudiziaria immediata.

Riepilogo: funzioni obbligatorie vs. facoltative dell'amministratore

FunzioneTipoBase normativaNovità 2012
Eseguire delibere assembleaObbligatoriaArt. 1130 n.1 CCNo
Disciplinare uso parti comuniObbligatoriaArt. 1130 n.2 CCNo
Riscuotere quote e agire vs morosiObbligatoriaArt. 1130 n.3 + Art. 63 disp.Obbligo entro 6 mesi (novità)
Manutenzione ordinaria parti comuniObbligatoriaArt. 1130 n.4 CCNo
Tenere registro verbali e nomina/revocaObbligatoriaArt. 1130 n.6 CCNo
Anagrafe condominialeObbligatoriaArt. 1130 n.6 CCSi — Legge 220/2012
Conto corrente dedicatoObbligatoriaArt. 1129 c.7 CCSi — Legge 220/2012
Rendiconto annualeObbligatoriaArt. 1130-bis CCSi — Legge 220/2012
Lavori straordinari urgentiFacoltativa/urgenteArt. 1135 c.2 CCNo
Gestione sinistri e polizzeFacoltativaArt. 1135 CC + statutoNo
Rappresentanza in giudizioFacoltativa/delegataArt. 1131 CCNo

Funzioni facoltative dell'amministratore (Art. 1135 CC e delega assembleare)

Oltre alle funzioni obbligatorie, l'assemblea può conferire all'amministratore poteri aggiuntivi attraverso il regolamento condominiale o specifiche delibere. Queste funzioni facoltative — non esercitabili autonomamente senza mandato assembleare — comprendono:

  • Lavori straordinari: Appaltare e dirigere lavori di ristrutturazione, rifacimento facciate, impermeabilizzazione coperture, sostituzione impianti. Richiedono preventiva delibera assembleare con le maggioranze previste dall'art. 1136 CC, salvo urgenza.
  • Gestione sinistri: Interfacciarsi con la compagnia assicurativa del condominio in caso di danni alle parti comuni, raccogliere la documentazione necessaria, seguire il procedimento di liquidazione del sinistro.
  • Stipula e rinnovo delle polizze assicurative: Negoziare i termini della polizza globale fabbricati, della RC condominiale e, se prevista, della tutela legale.
  • Mediazione e gestione dei conflitti tra condomini: Intervenire come mediatore nei dissidi tra condomini, avviare procedure di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010 (precondizione per molte controversie condominiali).
  • Rappresentanza in giudizio: Ai sensi dell'art. 1131 CC, l'amministratore rappresenta il condominio in giudizio sia come attore che come convenuto. Per alcune controversie di importo rilevante, la legge richiede autorizzazione assembleare preventiva.

Attenzione: responsabilità penale dell'amministratore

L'amministratore di condominio può rispondere penalmente in diversi scenari:

  • Appropriazione indebita (art. 646 CP): Utilizzo delle somme condominiali per fini personali — è uno dei reati più frequenti nel settore.
  • Omissione di atti d'ufficio: Mancata esecuzione di delibere assembleari o omissione di interventi urgenti che causano danni.
  • Falso in atto privato (art. 485 CP): Falsificazione dei verbali assembleari o dei rendiconti condominiali.
  • Violazione delle norme sulla sicurezza: L'amministratore è considerato datore di lavoro per alcune tipologie di lavori nelle parti comuni e risponde ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in caso di infortuni.
  • Violazione del Codice della Privacy (GDPR): Trattamento illecito dei dati personali contenuti nell'anagrafe condominiale.

Responsabilità civile dell'amministratore: quando risponde dei danni

L'amministratore risponde civilmente verso il condominio per i danni causati da negligenza, imperizia o violazione degli obblighi derivanti dal mandato. La responsabilità civile si configura principalmente nei seguenti casi:

  • Mancata o tardiva esecuzione di delibere assembleari che causano pregiudizio economico al condominio.
  • Omessa o insufficiente manutenzione delle parti comuni che provoca danni a condomini o a terzi (es. crollo di cornicioni, ascensore non revisionato).
  • Mancato recupero dei crediti condominiali nei termini di legge (oltre 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio).
  • Errata gestione del conto corrente condominiale, confusione tra patrimoni, utilizzo improprio dei fondi.
  • Stipula di contratti con fornitori a condizioni svantaggiose per il condominio, specialmente se vi è conflitto di interessi non dichiarato.
  • Violazione degli obblighi informativi verso i condomini (mancato avviso di convocazione, omessa comunicazione di delibere).

Per tutelarsi, l'amministratore deve stipulare una polizza di responsabilità civile professionale adeguata. L'Anaci (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) e le altre associazioni di categoria raccomandano massimali minimi pari ad almeno il 10% del valore del patrimonio gestito annualmente.

Come viene nominato e revocato l'amministratore (Art. 1129 CC)

La nomina dell'amministratore compete all'assemblea dei condomini. Le modalità dipendono dalla dimensione del condominio:

  • Condomini con più di 8 partecipanti: La nomina di un amministratore è obbligatoria per legge (art. 1129, comma 1 CC). L'assemblea delibera con le maggioranze previste dall'art. 1136, comma 4 CC: maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio.
  • Condomini con fino a 8 partecipanti: La nomina è facoltativa. I condomini possono optare per l'autogestione, nominando un condomino-amministratore senza necessità di specifici requisiti professionali.

Durata del mandato: L'art. 1129, comma 10 CC stabilisce che l'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea o con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il mandato si rinnova annualmente con la presentazione del rendiconto e con la (ri)nomina in assemblea.

Revoca giudiziaria (art. 1129, comma 11 CC): Se l'assemblea non provvede alla revoca di un amministratore inadempiente, ciascun condomino può ricorrere all'autorità giudiziaria. I casi di revoca giudiziaria obbligatoria includono: mancata apertura del conto corrente dedicato, mancata resa del rendiconto, utilizzo dei fondi condominiali per scopi personali, e violazioni gravi degli obblighi di legge.

Il compenso dell'amministratore: obblighi di trasparenza dal 2012

La Legge 220/2012 ha introdotto un importante obbligo di trasparenza: il compenso dell'amministratore deve essere espressamente indicato nell'atto di nomina (art. 1129, comma 14 CC). Se l'amministratore viene nominato senza indicazione del compenso, la nomina stessa è nulla. Questa disposizione tutela i condomini da compensi arbitrari o da incrementi unilaterali successivi.

L'atto di nomina deve contenere:

  • Il compenso annuale forfettario per l'attività ordinaria di gestione.
  • I compensi aggiuntivi per attività straordinarie (lavori di ristrutturazione, gestione sinistri, contenziosi legali).
  • Le modalità di pagamento (mensile, trimestrale, annuale).
  • L'eventuale adeguamento automatico all'indice ISTAT.

A livello indicativo, i compensi medi per un condominio di medie dimensioni (20-50 unità) variano tra €1.500 e €4.000 annui per la gestione ordinaria, con compensi aggiuntivi da €500 a €2.000 per la gestione di lavori straordinari o contenziosi.

Il rendiconto condominiale annuale (Art. 1130-bis CC)

Il rendiconto condominiale è uno degli strumenti di controllo più importanti introdotti dalla Legge 220/2012. L'art. 1130-bis CC disciplina nel dettaglio il suo contenuto obbligatorio:

  • Registro di contabilità: Movimenti in entrata e in uscita del conto corrente condominiale, con relativa data, causale e importo.
  • Riepilogo finanziario: Prospetto dello stato patrimoniale attivo e passivo del condominio.
  • Nota sintetica esplicativa: Commento sulle voci di entrata e di uscita dell'esercizio, con indicazione di eventuali scostamenti rispetto al preventivo.

Il rendiconto deve essere presentato all'assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (31 dicembre di ogni anno, salvo diversa previsione del regolamento). Ogni condomino, il consiglio di condominio (se presente) e i revisori contabili nominati dall'assemblea hanno diritto di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in qualsiasi momento, non solo in sede di approvazione del rendiconto.

Checklist documentazione obbligatoria dell'amministratore

  • ✅ Anagrafe condominiale aggiornata (nomi, contatti, millesimi)
  • ✅ Registro dei verbali delle assemblee (ultimi 10 anni almeno)
  • ✅ Registro di nomina e revoca degli amministratori
  • ✅ Registro di contabilità (movimenti conto corrente anno in corso)
  • ✅ Conto corrente bancario o postale dedicato al condominio
  • ✅ Rendiconto annuale approvato (ultimi 5 anni)
  • ✅ Preventivo di spesa anno corrente approvato in assemblea
  • ✅ Regolamento condominiale (contrattuale o assembleare)
  • ✅ Tabelle millesimali (proprietà generale + eventuali tabelle speciali)
  • ✅ Contratti con fornitori e manutentori (ascensore, antincendio, pulizie)
  • ✅ Polizza assicurativa globale fabbricati e RC condominiale
  • ✅ Certificazioni impianti (ascensore, elettrico, antincendio, gas)
  • ✅ Fascicolo del fabbricato (se redatto)
  • ✅ Documentazione lavori straordinari eseguiti (preventivi, SAL, collaudi)
  • ✅ Polizza RC professionale dell'amministratore (con massimali)
  • ✅ Attestato di formazione iniziale (72 ore) e aggiornamento annuale (15 ore)

Come IgeraCondominios supporta l'amministratore nelle sue funzioni

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  • Gestione morosi: Monitoraggio automatico delle scadenze di pagamento, solleciti graduali (bonario, formale, diffida), generazione della documentazione per decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. CC.
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Domande frequenti sulle funzioni dell'amministratore condominiale

L'amministratore di condominio può agire senza delibera assembleare in caso di urgenza?

Sì. L'art. 1135, comma 2 CC prevede espressamente che l'amministratore possa ordinare lavori di manutenzione straordinaria urgenti senza preventiva delibera assembleare, qualora la situazione di pericolo non consenta di attendere la convocazione dell'assemblea (es. crollo parziale di un solaio, allagamento delle cantine, guasto all'impianto elettrico comune). In tal caso, l'amministratore deve riferire all'assemblea nella prima riunione utile, documentando la situazione di urgenza che ha reso necessario l'intervento immediato. Il superamento del limite di spesa urgente stabilito dal regolamento condominiale (se presente) espone l'amministratore a responsabilità, salvo comprovata necessità.

Qual è la differenza tra revoca assembleare e revoca giudiziaria dell'amministratore?

La revoca assembleare avviene con delibera dell'assemblea: ogni condomino può proporre la revoca dell'amministratore in qualsiasi momento, e l'assemblea decide con la stessa maggioranza richiesta per la nomina (maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore). La revoca giudiziaria, invece, è disciplinata dall'art. 1129, comma 11 CC: ciascun condomino può ricorrere al Tribunale (con ricorso in camera di consiglio) quando l'assemblea non vuole o non riesce a revocare un amministratore gravemente inadempiente. Il giudice può revocare l'amministratore e nominarne uno provvisorio. La revoca giudiziaria è gratuita per il condomino ricorrente se il ricorso è fondato.

L'amministratore deve obbligatoriamente iscriversi a un'associazione di categoria?

No. In Italia non esiste un albo professionale obbligatorio per gli amministratori di condominio, né l'iscrizione a un'associazione di categoria (Anaci, Confappi, Asppi, Confabitare, ecc.) è un requisito di legge. Tuttavia, l'iscrizione a un'associazione riconosciuta garantisce la presenza in un registro pubblico, la formazione continuata, la copertura assicurativa RC professionale e un codice deontologico. Per i condomini, scegliere un amministratore iscritto a un'associazione di categoria riconosciuta è una garanzia aggiuntiva di professionalità e correttezza.

Cosa deve fare l'amministratore quando un condomino non paga le quote?

L'art. 63 delle disposizioni attuative del Codice Civile obbliga l'amministratore ad agire contro i morosi senza necessità di delibera assembleare preventiva. La procedura tipica è: 1) sollecito bonario scritto con indicazione del debito e termine di pagamento; 2) diffida formale con annuncio dell'azione legale; 3) ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale competente. La legge consente di richiedere decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (ossia immediatamente eseguibile nonostante eventuale opposizione del debitore) quando si tratta di debiti condominiali. Se l'amministratore omette di agire contro i morosi per oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, risponde personalmente verso i condomini in regola con i pagamenti.

Il nuovo amministratore subentrante ha diritto a tutta la documentazione del predecessore?

Assolutamente sì. L'amministratore uscente è obbligato per legge a consegnare al successore tutta la documentazione condominiale entro il termine stabilito dalla delibera di revoca/sostituzione (o, in mancanza di indicazione, entro un termine ragionevole che la giurisprudenza fissa generalmente in 30 giorni). La documentazione da consegnare comprende: anagrafe condominiale, registro dei verbali, registro di contabilità, estratti conto del conto corrente condominiale, contratti con i fornitori, polizze assicurative, certificazioni degli impianti, documentazione dei lavori eseguiti, credenziali di accesso a piattaforme digitali e portali. Il mancato o ritardato trasferimento della documentazione espone l'amministratore uscente a responsabilità civile e, nei casi più gravi, penale.

In sintesi: funzioni e obblighi dell'amministratore di condominio

  • La Legge 220/2012 ha introdotto nuovi obblighi: conto corrente dedicato, anagrafe condominiale, obbligo di agire contro morosi entro 6 mesi, rendiconto ex art. 1130-bis CC.
  • Le funzioni obbligatorie ex art. 1130 CC includono: eseguire delibere, disciplinare l'uso delle parti comuni, riscuotere quote, manutenzione ordinaria, tenuta registri e anagrafe.
  • Il compenso deve essere obbligatoriamente indicato nell'atto di nomina — la nomina senza compenso è nulla.
  • La responsabilità civile copre negligenza, inadempimento e danni derivanti da mancata esecuzione delle delibere. La responsabilità penale può configurarsi per appropriazione indebita, falso nei verbali e violazione della normativa sulla sicurezza.
  • La revoca può essere assembleare (maggioranza semplice) o giudiziaria (ricorso di qualsiasi condomino al Tribunale).
  • IgeraCondominios automatizza rendiconto, anagrafe, convocazioni e risposte ai condomini, riducendo il tempo burocratico del -50%.

Articolo redatto dalla redazione editoriale di Igera Solutions. Basato sul Codice Civile italiano (artt. 1129, 1130, 1130-bis, 1131, 1135, 1136 CC), sulla Legge 220/2012 (riforma del condominio), sul DM 140/2014 (requisiti professionali) e sulle disposizioni attuative del Codice Civile (artt. 62-72). Aggiornato a luglio 2025. Non costituisce parere legale.

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